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In data 15.07.2022 il Ministero della Transizione Ecologica ha adottato il regolamento che stabilisce i criteri specifici nel rispetto dei quali i rifiuti inerti dalle attività di costruzione e di demolizione e gli altri rifiuti inerti di origine minerale cessano di essere qualificati come rifiuti (cd. decreto End of Waste) definendo uno strumento fondamentale nel processo di transizione verso l’economia circolare.

Il provvedimento è da tempo atteso da tutta la filiera dei recuperatori, nella convinzione che attraverso di esso si possa concorrere a dare nuova vita e nuove possibilità di utilizzo a questi rifiuti, favorendo al contempo la riduzione dell’uso di nuova materia vergine.

Per tutti questi motivi, è quindi da apprezzare l’azione del Ministero volta a dare finalmente attuazione alla disciplina dell’end of Waste, quale strumento fondamentale per cambiare passo nella direzione della modernità, della sostenibilità e della competitività.

È, però, essenziale che l’impianto regolatorio e i requisiti tecnici individuati non solo favoriscano e promuovano il recupero dei rifiuti da costruzione e demolizione, ma soprattutto non rappresentino un blocco di tali attività. Sul punto vale la pena ricordare che sono imposti stringenti obiettivi a livello europeo, che fino ad ora l’Italia è sempre riuscita a raggiungere.

Nel merito dei contenuti, si evidenzia come il regolamento emanato contenga alcune apprezzabili novità rispetto allo schema di Regolamento presentato alla commissione europea, ma abbia mantenuto sostanzialmente inalterati i principali elementi oggetto di richiesta di modifica da parte delle associazioni di categoria.

Apprezzata è l’introduzione (all’art. 7) della possibilità, a valle dell’acquisizione dei dati di monitoraggio, che il MITE revisioni (entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto) i criteri per la cessazione della qualifica dei rifiuti tenendo conto delle evidenze emerse in fase applicativa.

Si tratta di una previsione positiva in quanto risponde all’esigenza di verificare se i requisiti dell’aggregato recuperato siano coerenti con i dati reali che verranno acquisiti nella fase applicativa.

Proprio tali requisiti imposti rischiano di compromettere le attività di recupero dei rifiuti da costruzione e demolizione e necessitano quindi di un maggior approfondimento, proprio al fine di valutarne l’effettivo impatto e di evitare “passi indietro”.

 

Si fa riferimento, in particolare ai valori relativi agli Idrocarburi Aromatici, agli Idrocarburi Aromatici Policiclici e al parametro C>12, riguardo i quali sono stati inseriti limiti di concentrazione, il cui rispetto potrebbe comportare in molti casi l’impossibilità di impiegare gli aggregati riciclati.

Premesso che tali valori prima dell’entrata in vigore del decreto non erano oggetto di verifica, si evidenzia che, come nel caso del parametro C>12, sono normalmente costituenti dei rifiuti inerti. Gli idrocarburi, ad esempio, si trovano nel bitume, “ingrediente” nella ricetta per il confezionamento dei conglomerati bituminosi, che producono poi i rifiuti derivanti dalla opere di demolizione delle infrastrutture viarie.

 

È evidente che limiti eccessivamente stringenti riguardo tali parametri impedirebbero di poter recuperare rilevanti quantità di rifiuti, al contrario di quanto avvenuto fino ad ora, pur sempre nel rispetto dell’ambiente.

Tutto ciò comporterebbe, di conseguenza, un maggior ricorso allo smaltimento e, in molti casi, il blocco delle attività dei cantieri, per l’impossibilità di conferire i rifiuti prodotti, considerata anche la scarsità delle discariche autorizzate a riceverli.

Da sottolineare anche come i valori previsti nel regolamento approvato siano, in alcuni casi, più restrittivi rispetto a quelli fissati dagli altri Paesi Europei.

 

Preme svolgere un’ulteriore considerazione che attiene più in generale all’approccio utilizzato nella fissazione dei valori da rispettare ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto.

Il riferimento è alla tabella 2 dello schema di Regolamento che sembra riprodurre i limiti e le concentrazioni riportate nella colonna A della tabella 1 dell’allegato 5 della Parte IV del D.Lgs. 152/2006, relativa alle concentrazioni nel suolo dei siti destinati ad uso verde e residenziale, come se gli aggregati riciclati fossero impiegati esclusivamente su questi suoli.

In realtà, invece, gli utilizzi nella quasi totalità dei casi sono nelle opere infrastrutturali e in edilizia e in generale, per i quali, a norma del titolo V della parte IV del D.Lgs. 152/2006 è previsto il rispetto dei limiti della colonna B della citata tabella (relativa alle concentrazioni nel suolo dei siti destinati ad uso commerciale e industriale e pertanto meno restrittiva della colonna A). Nel caso specifico del parametro C>12 il limite della colonna A è pari a 50 mg/Kg mentre quello della colonna B è 750 mg/Kg.

Sulla base di un recente studio promosso dal dipartimento DICATAM dell’Università degli studi di Brescia, infatti, è emerso che circa il 47% dei campioni di aggregati riciclati analizzati supererebbero i parametri della colonna A (previsti nel regolamento in esame), mentre al contrario risulterebbero pienamente rispondenti ai valori indicati nella citata colonna B.

È evidente che in tal modo si rischia di sottrarre ingenti quantitativi di rifiuti alla possibilità di essere reimpiegati. Ciò, peraltro, desta maggiore preoccupazione se si considera quanti rifiuti da costruzione e demolizione saranno prodotti nei prossimi anni a seguito delle opere e degli interventi previsti dal PNRR.

Il rischio in questo caso è non solo di “fallire” in futuro il raggiungimento dell’obiettivo europeo relativo al recupero dei rifiuti da C&D, ma soprattutto di creare una battuta d’arresto all’attività edilizia, per l’impossibilità di conferire i rifiuti prodotti.

Va inoltre considerato che la non conformità di un lotto al limite di 50 mg/Kg comporterebbe la sua non cessazione della qualifica di rifiuti e la conseguente necessità che lo stessa venga smaltito in discarica. Pertanto, prendendo a riferimento i dati dello studio dell’Università di Brescia, si invierebbero a discarica il 47 % dei rifiuti che oggi riescono invece ad essere riciclati.

In considerazione di quanto sopra, pur comprendendo le motivazioni che hanno spinto verso scelte più prudenziali, si auspica si voglia valutare l’introduzione di limiti e concentrazioni differenti in funzione dei diversi e specifici utilizzi.

 

L’obiettivo che si vuole perseguire, pur sempre nel rispetto dell’ambiente e della tutela della salute, è quello di evitare previsioni che limitano l’ambito di applicazione di questo decreto, pregiudicando di conseguenza il processo di transizione all’economia circolare e, come già evidenziato, evitando il blocco delle attività.

 

Un discorso in generale, sulla qualità ambientale del prodotto riciclato in funzione della destinazione d’utilizzo, potrebbe riguardare anche i limiti sul test di cessione sull’aggregato recuperato (punto d.2 dell’allegato 1).

In particolare si segnala l’utilità di questa possibilità per il parametro solfati. Si portano in evidenza due esempi con differente potenzialità di inquinamento, il primo considerando l’utilizzo del prodotto riciclato al di sotto di una pavimentazione stradale impermeabile, il secondo il suo utilizzo per un riempimento. In altre parole, l’esame dell’eluato, ovvero della concentrazione di contaminanti nel liquido che viene ceduto all’ambiente dal prodotto riciclato una volta depositato sul suolo, ha una valenza che va proporzionata con l’effettiva possibilità che l’inquinante venga ceduto alle matrici ambientali.

 

Un altro aspetto fortemente preoccupante per gli operatori del settore è la previsione riportata all’allegato 2 “Gli utilizzi al suolo non devono costituire potenziale fonte di contaminazione per suolo, sottosuolo e acque sotterranee”.

Si evidenzia come tale indicazione risulti estremamente generica e, per tale motivo, interpretabile.

Infatti, i limiti massimi di concentrazione di contaminanti nei prodotti riciclati sono precisamente definiti dal decreto EoW al punto d.1 (analisi sul tal quale) e al punto d.2 (analisi sull’eluato). Tali limiti massimi sono stati redatti ad esito dell’istruttoria effettuata, nella quale (come riportato nel considerato del decreto) è emerso che l’aggregato recuperato, che soddisfa i criteri di cui al presente regolamento, non comporta impatti negativi complessivi sulla salute umana o sull’ambiente.

È chiaro come quest’ulteriore indicazione (Gli utilizzi al suolo non devono costituire potenziale fonte di contaminazione per suolo, sottosuolo e acque sotterranee) sia superflua, in quanto è l’aderenza ai criteri del decreto che permette agli aggregati riciclati di non costituire potenziale fonte di contaminazione per le matrici suolo, sottosuolo e acque sotterranee.

A tale riguardo si chiede che sia fatta estrema chiarezza sull’applicabilità delle norme relative alle bonifiche dei siti contaminati al deposito sul suolo di prodotti riciclati (per tutti i suoi possibili utilizzi previsti dall’allegato 2 al decreto quali ad esempio corpo dei rilevati, sottofondi, riempimenti ecc.).

In altre parole, occorre precisare chiaramente se un prodotto riciclato conforme ai criteri specifici del decreto, una volta depositato sul suolo (ad esempio per la realizzazione di un rilevato), non costituisce “potenziale fonte di contaminazione per suolo, sottosuolo e acque sotterranee” in quanto conforme ai criteri ambientali stabiliti nel decreto.

 


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